
FONDAZIONE FRANCESCA, VALENTINA E LUIGI ANTONINI ETS
Eretta in Ente Morale con D.P.R. n° 640 del 31 agosto 1973
Statuto
ARTICOLO 1° - SCOPO DELLA FONDAZIONE
1.1 La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale e culturale della città di Spoleto e del territorio di sua influenza, intervenendo in modo particolare per la conservazione del patrimonio artistico, storico, archeologico e naturalistico, per la difesa dell’ambiente e per la promozione culturale, anche attraverso convegni, manifestazioni, spettacoli, pubblicazioni ed ogni altra attività che la tecnologia consente. Tali iniziative potranno essere intraprese direttamente dalla Fondazione stessa, ovvero la Fondazione potrà finanziare iniziative organizzate da altri soggetti, purché tali iniziative siano coerenti con quanto illustrato nel presente statuto.
1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini ETS".
ARTICOLO 2° - SEDE DELLA FONDAZIONE
La sede della Fondazione è in Spoleto.
ARTICOLO 3° - SCOPI ED ATTIVITÀ
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione culturale, di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, paesaggistico della città di Spoleto e del territorio di sua influenza, mediante lo svolgimento, effettuato in proprio, in collaborazione con o finanziando altri soggetti, di ogni tipo di attività che il Consiglio riterrà utile allo scopo, nell'ambito delle attività di interesse generale contenute nell’art. 5 del Codice del terzo Settore appresso indicate.
ELENCO MATERIE DELL’ART. 5 CODICE DEL TERZO SETTORE CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
ARTICOLO 4° - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, la cui individuazione è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.
ART. 5 - PATRIMONIO
5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie indicate all’art. 3 del presente Statuto, ed ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e promozione culturale, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
5.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:
-
dal fondo di dotazione:
attualmente del valore di Euro 1.877.588,02 (unmilioneottocentosettantasettemilacinquecentoottantotto/02) incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, nonché dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
B) dal fondo di gestione costituito:
dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma da chiunque effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
5.3 Il patrimonio iniziale dell'Ente e gli eventuali incrementi comunque pervenuti dovranno essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo Stato od in beni immobili, anche con altri impieghi oculatamente scelti.
5.4 Annualmente un decimo delle rendite sarà accantonato ed investito a patrimonio, così come gli avanzi di amministrazione, per i quali ultimi resta la facoltà discrezionale del Consiglio d'Amministrazione di utilizzarli invece negli anni successivi, ratealmente o no, per i fini di cui al comma precedente.
5.5 Per la destinazione dei contributi e delle elargizioni che provenissero da privati od Enti il Consiglio Direttivo si atterrà alla eventuale volontà manifestata a riguardo.
5.6 E’ comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione.
ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
6.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia né direttamente né indirettamente.
ARTICOLO 7° - ORGANI DELLA FONDAZIONE
7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Consiglieri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di sette, secondo quanto lo stesso Consiglio Direttivo stabilirà, a seconda delle mutate esigenze, dei quali uno sarà Presidente come appresso specificato. Il Presidente, che rimane in carica a tempo indeterminato, a cominciare dall’attuale Presidente Camillo Corsetti Antonini, potrà indicare in forma scritta chi, in caso di sua rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo dovrà succedergli nella carica, considerando che tale nomina sarà parimenti a tempo indeterminato. A sua volta il Presidente come sopra indicato/nominato potrà indicare con le medesime modalità il successore nella carica di Presidente, e così di volta in volta senza limitazioni.
7.2 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente indicato ai sensi del precedente comma, senza che questi abbia provveduto in forma scritta ad indicare il suo successore nella carica di Presidente, il nuovo Presidente sarà eletto dal Consiglio fra i suoi membri con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri, resterà in carica cinque anni e potrà essere rieletto per un solo altro incarico quinquennale, anche non consecutivo.
7.3 Gli altri membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni dalla loro nomina e potranno essere nominati per altri uguali mandati. I Consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono. I Consiglieri che cessano dall’incarico per decorso quinquennio ed in qualsiasi altro momento per qualsivoglia motivo saranno sostituiti dal Consiglio Direttivo per cooptazione, entro tre mesi, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.
7.6 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
7.7 Il Presidente del Consiglio Direttivo inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
7.8 Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.
ARTICOLO 8° - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO
8.1 L’organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
8.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell’art. 30 del Codice del Terzo settore.
8.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.
8.4 L’Organo di controllo provvede al controllo della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed al rispetto delle norme statutarie, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa.
8.5 L’Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9° - TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse farsi luogo alla trasformazione della Fondazione, l'Ente che ne risulterà dovrà avere quale suo oggetto di attività la Città di Spoleto ed il territorio di sua influenza, mantenendo in perpetuo il nome di "Francesca, Valentina e Luigi Antonini".
In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione del terzo Settore oppure ai fini di pubblica utilità, avente comunque scopi attinenti a quelli della Fondazione a beneficio della città di Spoleto.
ARTICOLO 10° - CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.