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FONDAZIONE FRANCESCA, VALENTINA E LUIGI ANTONINI 

Eretta in Ente Morale con D.P.R. n° 640 del 31 agosto 1973

Statuto

ARTICOLO 1°

SCOPO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale e culturale  della città di Spoleto e del territorio di sua influenza, intervenendo in modo particolare per la conservazione del patrimonio artistico, per la difesa dell'ambiente, per la promozione di studi anche attraverso convegni e manifestazioni attinenti agli scopi.

ARTICOLO 2°

La sede della Fondazione è in Spoleto.

ARTICOLO 3°

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla somma di lire 6.000.000= (seimilioni)  pari ad euro 3.098,74 (tremilanovantotto/74),in buoni fruttiferi del tesoro, descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante, e dagli altri beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervenissero alla Fondazione. Il patrimonio iniziale dell'Ente e gli eventuali incrementi comunque pervenuti dovranno essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo Stato od in beni immobili, anche con altri impieghi oculatamente scelti.

ARTICOLO 4°

il Consiglio di Amministrazione dovrà destinare  le rendite del patrimonio ad opere od attività, sia proprie che di altri soggetti, che comunque permettano alla Fondazione di realizzare  gli scopi che si prefigge, anche con assegnazione di premi, borse di studio, elargizioni e provvidenze da assegnare a persone, a gruppi, ad Enti  anche di fatto, ritenuti meritevoli per i fini della Fondazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

 Annualmente  un decimo delle  rendite sarà accantonato ed investito a patrimonio, così come gli avanzi di amministrazione, per i quali ultimi resta la facoltà discrezionale del Consiglio d'Amministrazione di utilizzarli invece negli anni successivi, ratealmente o no, per i fini di cui al comma precedente.

Per la destinazione dei contributi e delle elargizioni che provenissero da privati od Enti il Consiglio di Amministrazione si atterrà alla volontà manifestata a riguardo.

E’ comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante  la vita della Fondazione.

ARTICOLO 5°

 La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto  da sette  Consiglieri  dei quali uno sarà Presidente come appresso specificato.  Il Presidente  che rimane in carica a tempo indeterminato, a cominciare dal dal Dr. Enrico Corsetti Antonini (tale indicato ai sensi di questo stesso comma, dal Fondatore e primo Presidente Ing. Luigi Antonini e suo figlio adottivo), potrà indicare in forma scritta chi,  in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo, tra i successori dovrà succedergli nella carica a tempo indeterminato.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente indicato ai sensi del precedente comma, senza che questi abbia provveduto in forma scritta ad indicare il suo successore, il nuovo Presidente sarà eletto dal Consiglio fra i suoi membri con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri, resterà in carica cinque anni e potrà essere rieletto per un solo  altro incarico quinquennale , anche  non consecutivo.

I Consiglieri designati dal Presidente Luigi Antonini nella prima applicazione dello Statuto rimangono in carica a tempo indeterminato.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per cinque anni  dalla loro nomina e potranno essere nominati per altri uguali mandati.

I Consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono.

I Consiglieri che cessano dall’incarico per decorso quinquennio  ed in qualsiasi altro momento per qualsivoglia motivo saranno sostituiti dal Consiglio di  Amministrazione per cooptazione, entro tre mesi, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Due dei Consiglieri a suo tempo cooptati su  designazione rispettivamente dell'Accademia Spoletina e della   Fondazione centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo rimarranno in carica anche  essi per cinque anni e potranno essere confermati per altri uguali mandati.I suddetti due Consiglieri, al momento della loro cessazione, per qualsiasi motivo dalla carica, saranno sostituiti sulla base di terne di persone proposte rispettivamente dai due Enti  cui sopra, sempre per cooptazione e per la durata come sopra stabilita.

La sostituzione dei Consiglieri per cooptazione dovrà precedere qualsiasi deliberazione del Consiglio, fatta eccezione per quelle riguardanti la formazione e l’approvazione del bilancio consuntivo.

ARTICOLO 6°

Il Collegio dei revisori dei Conti sarà composto di tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto  nel registro dei  Revisori contabili e tre supplenti.

Il presidente del Collegio predetto ed il suo supplente   sono nominati  dal Consiglio di Amministrazione, mentre la Banca Popolare di Spoleto  e la Cassa di Risparmio di Spoleto provvederanno a designare, ciascuna rispettivamente, un membro effettivo ed uno supplente.

I membri del Collegio dei revisori dei Conti rimangono in carica per tre anni e possono essere nominati per altri mandati di uguale durata anche non consecutivi.

I Revisori che rinunciassero all'incarico o che venissero a mancare per sopraggiunto impedimento nel corso del mandato loro conferito  sono sostituiti, entro e non oltre il termine di tre mesi,  dai rispettivi supplenti fino al rinnovo dell’intero Collegio; l’ente che aveva nominato il revisore supplente e subentrante provvederà alla nomina di un nuovo supplente che resterà in carica sino al rinnovo dell’intero Collegio dei Revisori.

Il Collegio provvede al controllo della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed al rispetto delle norme statutarie, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e  consuntivi, effettua verifiche di cassa.

I Revisori  possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7°

Il Consiglio ha tutti i poteri per l’amministrazione, anche in via straordinaria, della Fondazione con facoltà di delega al Presidente.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente mediante avviso scritto da inviarsi ai Consiglieri ed ai revisori dei Conti almeno   dieci  giorni prima con l’indicazione   del giorno, ora  e luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di mancanza od assenza giustificata del Presidente o di un suo delegato, potrà provvedere alla convocazione il Consigliere anziano per età.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta all'anno in sessione ordinaria  entro il primo quadrimestre  per la approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente  e per la formazione della previsione per l’anno in corso , ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei Consiglieri in carica lo richiedano.

Nella sessione ordinaria  il Presidente presenta ai Consiglieri il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso.

L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8°

Perché le adunanze consigliari siano valide occorre che la effettiva presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, ivi compresa la presenza del Presidente, che in caso di impedimento può delegare  un Consigliere  a rappresentarlo  .

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo delegato.

ARTICOLO 9°

La rappresentanza legale della Fondazione è affidata al Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e predispone i bilanci, consuntivo e preventivo, per ottenerne l'approvazione.

Egli trasmette entro il mese di giugno di ogni anno al competente Ministero o agli organi dello Stato che lo sostituissero, una relazione circa l'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente, e copia del verbale della riunione ordinaria del Consiglio per l’approvazione dei bilanci.

Una copia della relazione sarà inviata per conoscenza al Comune di Spoleto.

Il Presidente può delegare i propri poteri ad un Consigliere.

ARTICOLO 10°

I processi verbali delle adunanze, o delle deliberazioni del Consiglio debbono essere tenuti regolarmente trascritti sopra uno speciale registro ed essere firmati  da chi presiede la seduta e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario del Consiglio possono essere affidate a persona estranea al Consiglio.

ARTICOLO 11°

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse farsi luogo alla trasformazione della Fondazione essa dovrà essere destinata sempre a scopi attinenti alla Città di Spoleto ed al territorio di sua influenza, mantenendo in perpetuo il nome di Fondazione "Francesca, Valentina e Luigi Antonini". In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale oppure ai fini di pubblica utilità, aventi comunque scopi simili a quelli di cui all’Art.1 del presente statuto.

ARTICOLO 12°

Nessun compenso, sotto qualsiasi forma, potrà essere corrisposto a coloro che ricoprono  le cariche statutariamente previste; essi avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese preventivamente autorizzate, sopportate per l’esercizio della funzione.

ARTICOLO 13°

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ,alle norme di attuazione dello stesso ed alla legislazione vigente.

NORMA TRANSITORIA

I Consiglieri oggi in carica, nominati in sostituzione dei Consiglieri designati dal fondatore Luigi Antonini nella prima applicazione dello Statuto e cessati per qualsivoglia motivo, scadono al termine del primo quinquennio o del secondo quinquennio dalla nomina e sono rieleggibili.

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